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Chi non si è mai recato in tribunale per fare una procura a un avvocato o a un legale per una questione giudiziaria? Con tutto lo stress che questo comportava (cadeva sempre nel giorno peggiore, come dice la Legge di Murphy), le code, i problemi con i controlli di sicurezza, ecc.
In molti casi, le deleghe per le cause legali diventavano una corsa al tribunale per non far scadere i termini. Tutto questo può essere abbandonato con la nuova procedura "online".
Per chi non ha ancora avuto il "piacere" di fare una procura ad un avvocato o ad un legale, si può fare in due modi:

Rilasciando la procura in un atto pubblico davanti a un notaio
(al costo di circa 40-60 euro).
Si possono anche conferire "apud acta", comparendo di persona presso il tribunale (in questo caso non è previsto alcun costo).
NUOVO SISTEMA ONLINE. Ebbene, l'articolo 32 bis della legge 18/2011, del 5 luglio, che disciplina l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'amministrazione della giustizia, stabilisce la disponibilità presso gli uffici giudiziari di un registro elettronico delle procure "apud acta"; a tal fine è ora possibile conferire una procura "apud acta" via internet, per via telematica, senza costi e senza recarsi in tribunale. Per farlo, l'azienda deve essere in possesso del proprio certificato digitale (nel caso delle società) o della carta d'identità elettronica (per le persone fisiche) e accedere a https://sedejudicial.justicia.es, nella sezione "Trámites y servicios" / "Apoderamiento apud acta" / "Acceder al servicio".
Una volta entrati in questa pagina ci sono due opzioni per conferire la procura: come "poderdante" (se l'interessato è una persona fisica) o come "compareciente" (se la conferite come rappresentante della vostra azienda, nel qual caso dovete fornire l'atto scansionato della vostra nomina).
Dati dell'avvocato e dei legali. Per completare la procedura, è sufficiente fornire i dati del professionista a cui si conferisce la procura (nome, numero di identificazione, numero di associazione professionale, ecc.) e la durata della procura (tenendo presente che la durata massima è di cinque anni).