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Il 30 settembre 2020 è stato pubblicato il regio decreto legge 30/2020 del 29 settembre. L'"atteso" Regio Decreto Legge di "continuità" dell'ERTES. Di seguito cercheremo di spiegare le norme che verranno applicate a partire da giovedì 1° ottobre.

La forza maggiore ERTES continuerà ad essere applicata dal 1/10/2020? La risposta di massima è sì, ma ci sono tre possibilità:

  1. Se l'attività principale dell'azienda è elencata nell'allegato CNAE (alla fine dell'articolo), le esenzioni dalla previdenza sociale sono le seguenti

2. Se l'attività è legata a una qualsiasi delle attività del CNAE (vedi allegato in fondo alla notizia), si può anche essere esentati dalle stesse percentuali di sicurezza sociale di cui al punto precedente. Si considera accreditata quando nell'anno 2019 metà del suo fatturato è dipeso direttamente da quelle aziende con attività nell'allegato CNAE.
La domanda di dichiarazione come azienda dipendente o come parte della catena del valore di un'altra azienda deve essere presentata all'autorità del lavoro corrispondente tra il 5 e il 19 ottobre.
3. Se l'attività dell'azienda non è elencata nell'allegato CNAE e non è collegata, i lavoratori possono rimanere nell'ERTE per cause di forza maggiore, ma i contributi sociali non saranno esentati.

Quali sono le condizioni per l'ERTES dal 1/10/2020?
1º L'importo delle indennità di disoccupazione sarà mantenuto.
2º La base di calcolo per le indennità rimarrà al 70% della base normativa del lavoratore, che non vedrà ridotto il proprio reddito.
3º Viene mantenuto il "contatore a zero" sui diritti all'indennità di disoccupazione dei lavoratori inclusi nell'ERTE per cause di forza maggiore.
4º Le persone colpite da un ERTE riceveranno un'attenzione preferenziale per ricevere corsi di formazione e saranno attuate azioni specifiche per questo gruppo.

Viene creato un nuovo motivo per richiedere un ERTE a causa di "impedimenti" o "limitazioni" dell'attività.
1º Le imprese di qualsiasi settore o attività che sono impossibilitate a svolgere la loro attività a causa di nuove restrizioni o misure adottate a partire dal 1° ottobre 2020, sia da autorità nazionali che straniere, possono avvalersi dei benefici dell'ERTE finché sussiste l'impedimento o la limitazione.

2º Nel caso in cui le aziende siano impossibilitate a svolgere la loro attività in uno dei loro luoghi di lavoro a causa delle misure sanitarie, possono richiedere un "ERTE per impedimento".
Queste aziende saranno esentate dai contributi sociali durante il periodo di chiusura e fino al 31 gennaio 2021, qIl contributo dell'azienda sarà pari al 100% del contributo aziendale durante il periodo di chiusura e fino al 31 gennaio se ha meno di 50 dipendenti e al 90% se ha 50 dipendenti o più.
3º Aziende o entità che vedono limitato lo sviluppo della loro attività in alcuni dei loro luoghi di lavoro come conseguenza di decisioni o misure adottate dalle autorità spagnole, possono richiedere all'autorità del lavoro un "ERTE per limitazioni".
In questo caso, le esenzioni dai contributi previdenziali per i lavoratori sospesi saranno decrescenti tra ottobre 2020 e gennaio 2021 in base alle seguenti percentuali:
ImpedimentoEsenzione del 100% (da ottobre a gennaio) se avete meno di 50 dipendenti e del 90% (da ottobre a gennaio) se avete più di 50 dipendenti.
Limitazione:

Aiuti per i lavoratori autonomi a partire dal 01/10/2020
I lavoratori autonomi che ricevevano l'indennità di cessazione dell'attività prevista dall'articolo 9 del Regio Decreto Legge 24/2020, del 26 giugno, all'entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a riceverla fino al 31 gennaio 2021, a condizione che durante il quarto trimestre del 2020 mantengano i requisiti stabiliti per la sua concessione.
I lavoratori autonomi che non hanno ricevuto questa prestazione nel corso del terzo trimestre del 2020 possono richiedere la prestazione di fine attività.
Importo della prestazione: 50% della base contributiva minima per l'attività. Tale percentuale può essere aumentata al 70% nel caso di una famiglia numerosa. Nel caso in cui 2 o più membri aventi diritto alla prestazione convivano nello stesso nucleo familiare fino al primo grado di parentela, possono ricevere solo il 40% ciascuno.
Contributi previdenzialisono esenti dall'obbligo di versare i contributi previdenziali. Requisiti:
- Sospensione totale dell'attività a seguito di restrizioni Covid-19 (per decisione dell'autorità competente) o,
- Riduzione dei ricavi di almeno il 50% nel quarto trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2020.

Negli ERTES di forza maggiore e negli ETOP: niente straordinari o esternalizzazione di nuove attività o nuovi contratti.
Durante l'attuazione di queste ERTE non si possono effettuare straordinari, non si possono stabilire nuove esternalizzazioni di attività e non si possono stipulare nuovi contratti, diretti o indiretti.
L'unica eccezione per le nuove assunzioni (e dopo aver informato i rappresentanti) è quando i dipendenti non sono in grado, a causa della formazione, delle qualifiche o di altri motivi oggettivi e giustificati, di svolgere le funzioni loro affidate.

Salvaguardia dell'occupazione
Il divieto di licenziamento per cause oggettive (dalla COVID-19) viene mantenuto entro sei mesi dalla presentazione dell'ERTE e dalla tutela dei contratti temporanei. Pertanto, per le aziende che sono già state soggette a un ERTE per cause di forza maggiore fino al 30/09/20, non potranno licenziare alcun lavoratore per cause oggettive per UN ANNO se usufruiscono dell'ERTE che questo RDL 30/2020 regola.

Àngels Barceló
Responsabile dell'area lavoro

ALLEGATO

CNAE-09 a cui appartengono le imprese specificamente interessate, come definite al paragrafo 2 della prima disposizione aggiuntiva

ID CNAE-09 CNAE-09 4 CIFRE
0710 Estrazione di minerali di ferro.
2051 Produzione di esplosivi.
5813 Editoria giornalistica.
2441 Produzione di metalli preziosi.
7912 Attività degli operatori turistici.
7911 Attività delle agenzie di viaggio.
5110 Trasporto aereo passeggeri.
1820 Riproduzione di supporti registrati.
5122 Trasporto spaziale.
4624 Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio.
7735 Noleggio di mezzi di trasporto aereo.
7990 Altri servizi di prenotazione e attività correlate.
9004 Gestione della sede.
7729 Noleggio di altri effetti personali e masserizie.
9002 Attività accessorie alle arti dello spettacolo.
4741 Vendita al dettaglio di computer, periferiche e software in negozi specializzati.
3220 Fabbricazione di strumenti musicali.
3213 Fabbricazione di imitazioni di gioielli e articoli simili.
8230 Organizzazione di convegni e fiere.
7722 Noleggio di videocassette e dischi.
5510 Hotel e alloggi simili.
3316 Riparazione e manutenzione aeronautica e spaziale.
1811 Arti grafiche e servizi correlati.
5520 Alloggi turistici e altri alloggi per brevi periodi.
4939 tipi di trasporto terrestre di passeggeri n.c.a.
5030 Trasporto di passeggeri per vie navigabili interne.
1812 Altre attività di stampa e arti grafiche.
9001 Arti dello spettacolo.
5914 Attività di proiezione di film.
1393 Produzione di tappeti e moquette.
8219 Fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività d'ufficio specializzate.
9321 Attività dei parchi di divertimento e tematici.

 

ID CNAE-09 CNAE-09 4 CIFRE
2431 Trafilato a freddo.
5223 Attività accessorie al trasporto aereo.
3212 Fabbricazione di gioielli e articoli simili.
5590 Altri alloggi.
5010 Trasporto marittimo di passeggeri.
7711 Noleggio di auto e veicoli a motore leggeri.
4932 Trasporto in taxi.
2670 Produzione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche.
9601 Lavaggio e pulizia di indumenti in tessuto e pelle.
9329 Altre attività ricreative e di intrattenimento.