Ieri sera, 14 marzo 2020, è stato pubblicato ed è entrato in vigore il Regio Decreto 463/2020, che dichiara lo stato di allarme per la gestione della situazione di crisi sanitaria causata dalla COVID-19. Come di consueto, Confialia Business Consultants ha preparato una sintesi.
Il governo ha pubblicato ieri le misure per proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini, contenere la progressione della malattia e rafforzare il sistema sanitario pubblico.
I clienti di Confialia riceveranno raccomandazioni specifiche per settore. Ognuno di loro, e quasi ogni azienda in particolare, ha bisogno di realizzare azioni diverse.
Durante lo stato di allarme, la libertà di movimento delle persone è limitata. Sarà possibile circolare sulle strade pubbliche solo per le seguenti attività:
a) Approvvigionamento di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima necessità.
b) Frequenza di centri, servizi e strutture sanitarie.
c) recarsi sul luogo di lavoro per svolgere la propria attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.
(d) Ritorno al luogo di residenza abituale.
e) Assistenza e cura per anziani, minori, persone a carico e persone con disabilità o particolarmente vulnerabili.
f) Viaggi presso istituti finanziari e assicurativi.
(g) Per motivi di forza maggiore o di necessità.
h) Qualsiasi altra attività di natura simile da svolgere individualmente, a meno che non sia accompagnata da persone con disabilità o per altri motivi giustificati.
Sospensione, durante lo stato di allarme, dell'apertura al pubblico di locali ed esercizi commerciali, ad eccezione di:
- Punti vendita al dettaglio di alimenti, bevande, beni e prodotti di prima necessità
- Prodotti farmaceutici, medici, ottici e ortopedici, prodotti per l'igiene
- Parrucchieri, giornali e cartoleria, carburanti per autotrazione, tabaccherie, apparecchiature tecnologiche e di telecomunicazione.
- Cibo per animali, commercio via internet, telefono o posta, lavanderie e tintorie.
Pertanto, molte aziende possono essere in grado di svolgere la loro attività perché non è loro vietato farlo. Tuttavia, molte non saranno in grado di procurarsi le merci per svolgere la loro attività, poiché l'attività commerciale dei loro fornitori potrebbe non esistere. Attenzione, è il commercio al dettaglio a essere vietato, non il commercio all'ingrosso.
È sospesa l'apertura al pubblico di musei, archivi, biblioteche, monumenti, nonché dei locali e degli stabilimenti in cui si svolgono spettacoli pubblici, attività sportive e ricreative elencati nell'allegato al decreto reale.
Le attività alberghiere e di ristorazione sono sospese. È consentito solo il servizio di consegna a domicilio.
Il Governo gli conferisce lo status di agente dell'autorità dei membri delle Forze armate. In conformità con la terza disposizione aggiuntiva della Legge 39/2007, del 19 novembre, sulla Carriera Militare, in relazione agli articoli 15.3 e 16 e) della Legge Organica 5/2005, del 17 novembre, sulla Difesa Nazionale, i membri delle Forze Armate nell'esercizio delle funzioni previste dal presente Regio Decreto avranno lo status di agenti dell'autorità.
ALLEGATO
Elenco delle strutture e delle attività la cui apertura al pubblico è sospesa ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3.
- Musei.
- Archivi.
- Biblioteche.
- Monumenti.
- Spettacoli pubblici.
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Tempo libero e intrattenimento:
- Caffè-intrattenimento.
- Circhi. Luoghi di esposizione.
- Sale per feste. Ristorante-intrattenimento.
- Altri locali o strutture assimilabili alle precedenti.
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Culturale e artistico:
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Auditorium. Cinema. Arene, luoghi e strutture per la corrida.
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Altri recinti e strutture:
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Sale congressi. Sale da concerto, sale conferenze, sale espositive, sale polifunzionali, teatri.
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Sport
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Locali chiusi o recinti.
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Calcio, rugby, baseball e campi simili, pallacanestro, pallamano, pallavolo e campi simili.
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Campi di tiro al piattello, al piattello e simili. Gallerie di tiro. Campi da tennis e simili.
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Piste di pattinaggio, hockey su ghiaccio, hockey a rotelle e simili. Piscine. Pugilato, wrestling, judo e simili.
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Circuiti permanenti per moto, auto e simili.
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Velodromi. Ippodromi, ippodromi e simili. Frontoni, campi da trinquet, campi da squash e simili.
- Centri sportivi. Sale da bowling e simili. Sale da biliardo e simili. Palestre. Piste di atletica. Stadi. Altri locali, strutture o attività assimilabili alle precedenti.
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Spazi aperti e strade pubbliche:
- Percorsi di corsa per gare podistiche, ciclistiche, motociclistiche, automobilistiche e simili.
- Corsi di motocross, trial e simili. Prove ed esibizioni nautiche. Prove ed esibizioni aeronautiche.
- Altri locali, impianti o attività assimilabili ai precedenti.
Attività di danza ricreativa:
Discoteche e sale da ballo. Sale per giovani.
Sportivo-ricreativo:
Locali o recinti, senza spettatori, destinati alla pratica di attività sportive e ricreative ad uso pubblico, in qualsiasi modalità.
Giochi e scommesse:
Casinò. Stabilimenti per il gioco d'azzardo collettivo e giochi d'azzardo. Sale da gioco. Sale giochi. Lotterie e tombole. Altri locali e strutture assimilabili a quelli dell'attività ricreativa di giochi e scommesse in conformità alle disposizioni della normativa settoriale sul gioco d'azzardo. Locali specifici per le scommesse.
Attività culturali e di svago:
Parchi di divertimento, fiere e simili. Parchi acquatici. Stand fieristici. Parchi zoologici. Parchi giochi per bambini. Aree aperte e vie pubbliche: Festival, sfilate e feste popolari o manifestazioni folcloristiche.
Tempo libero e intrattenimento:
Bar speciali: Bar senza spettacoli di musica dal vivo. Bar con spettacoli di musica dal vivo.
Hotel e ristorazione:
Taverne e cantine. Caffetterie, bar, caffè e simili. Cioccolaterie, gelaterie, sale da tè, cornetterie e simili. Ristoranti, self-service e simili. Bar-ristoranti Bar e ristoranti di alberghi, tranne che per servire i loro ospiti. Sale per banchetti Terrazze
Noi di Confialia, consulenti aziendali, siamo sempre al corrente della situazione per offrirvi le migliori informazioni.