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A seguito di varie domande che i nostri clienti ci hanno posto in relazione alla compensazione dei giorni festivi lavorati nel settore alberghiero, siamo lieti di informarvi di quanto segue:
1.- Le festività lavorative a carattere retribuito e non recuperabile che vengono lavorate, possono, di comune accordo tra l'azienda e il lavoratore:

  1. Da accumulare al periodo di ferie annuali
  2. Da gustare in modo continuativo in un periodo diverso
  3. Da assumere in un giorno diverso accumulato al periodo di riposo settimanale

Se non si raggiunge un accordo, si cumula con il periodo di ferie. Le ferie che rientrano nel periodo di ferie non si considerano godute.
Quando le ferie sono compensate in modo continuativo, cumulandole con il periodo di ferie annuale o da fruire in un altro periodo diverso, si stabiliscono tanti giorni lavorativi quante sono le ferie lavorate, e il loro godimento non può coincidere con i giorni di riposo che sarebbero stati normalmente goduti se fossero stati lavorati.
Quando un giorno di ferie lavorative durante la settimana coincide con un giorno di riposo che è stato stabilito durante la stessa, questo giorno di ferie non sarà considerato come goduto e sarà considerato come lavorato.
2.- Le ferie lavorate possono essere compensate economicamente e inserite mese per mese nella busta paga o nel conguaglio. L'importo da pagare si ottiene con la retribuzione giornaliera abituale e vi si aggiunge il 75%. Così, se il salario giornaliero di un lavoratore è di 35 euro e viene compensato per una vacanza, gli verranno corrisposti 61,25 euro per quella vacanza.