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Nell'ambito della generica attività di verifica amministrativa, l'Amministrazione può controllare il valore dei redditi, dei prodotti, dei beni e degli altri elementi dell'evento imponibile, a meno che il contribuente non lo abbia dichiarato ai sensi dell'art. 157 del RGGI:
- Il valore che è stato comunicato dall'Amministrazione nelle azioni informative precedenti l'acquisto o il trasferimento di beni immobili previste dall'art. 90 del LGT e dall'art. 69 del RGGI.
- I valori pubblicati dall'Amministrazione stessa in applicazione di uno dei mezzi di verifica dei valori.
Tale verifica può basarsi su uno dei seguenti mezzi (LGT art. 57):
- capitalizzazione o imputazione del reddito alla percentuale specificata dalla legge di ciascuna imposta;
- stima con riferimento ai valori che compaiono nei registri fiscali ufficiali; tale stima può consistere nell'applicazione a tali valori dei coefficienti moltiplicatori determinati e pubblicati dall'amministrazione competente. Nel caso dei beni immobili, il registro fiscale ufficiale preso come riferimento sarà il Catasto Immobiliare;
- prezzi medi di mercato;
- le quotazioni sui mercati nazionali ed esteri;
- il parere degli esperti dell'Amministrazione;
- il valore assegnato all'immobile nelle polizze assicurative;
- valore assegnato per la valutazione di immobili ipotecati in conformità alle disposizioni della legislazione ipotecaria;
- prezzo dichiarato o valore corrispondente ad altri trasferimenti dello stesso immobile, tenendo conto delle circostanze di questi ultimi;
- qualsiasi altro mezzo stabilito dalla legge di ciascuna imposta.
La perizia in contraddittorio non è un mezzo di verifica dei valori, ma un mezzo di conferma o correzione del valore accertato.
La procedura di verifica del valore non può essere avviata se il contribuente ha dichiarato di utilizzare i valori pubblicati dall'Amministrazione stessa in applicazione di uno dei mezzi sopra citati.
Pertanto, il contribuente non è tenuto a dimostrare che il valore dichiarato nella dichiarazione dei redditi o nell'autocertificazione corrisponde al valore reale; l'onere della prova spetta alle autorità fiscali.