L'incostituzionalità del precedente sistema di calcolo dell'imposta comunale sulle plusvalenze e l'entrata in vigore di un nuovo sistema, che potete vedere qui sotto, hanno fatto sorgere dubbi sulla tassazione dei trasferimenti effettuati prima di tale data. Dubbi sia per quei contribuenti che hanno effettuato un trasferimento prima del 10 novembre e che non hanno ancora liquidato o autotassato l'imposta, sia per coloro che l'hanno già pagata e si chiedono se possono recuperarla.

Come agire?

Senza liquidazione o autovalutazione. A seguito della sentenza citata, ci risulta che i trasferimenti antecedenti al 10 novembre 2021 non ancora liquidati dal Comune (o non autovalutati dal contribuente) non sono imponibili: il metodo di calcolo in vigore fino ad allora è incostituzionale e il nuovo metodo non è applicabile in quanto non ha effetti retroattivi.

Lasciateci consigliare!

  • Presentare un'autodichiarazione con un risultato pari a zero o, se del caso, una dichiarazione dell'evento imponibile in cui si afferma che l'imposta non può essere autodichiarata perché, al momento della maturazione, non esistono norme applicabili.
  • Se il Comune vi chiede la tassa, fate ricorso: né la norma dichiarata incostituzionale né la nuova norma possono essere applicate retroattivamente.

Liquidazione. Se è stato il Comune a liquidare l'imposta sulle plusvalenze e il termine di un mese per presentare ricorso è già scaduto, la liquidazione sarà già definitiva, per cui, in linea di principio, non sarà più possibile recuperare l'imposta pagata.

Autoliquidazione. Se la plusvalenza è stata pagata in autoliquidazione e non è ancora trascorso il periodo di prescrizione (quattro anni e un mese per le vendite e le donazioni; quattro anni e sei mesi per le successioni), dovrebbe essere possibile richiedere la rettifica e il rimborso del reddito indebito.

Attenzione!

Tuttavia, la Corte Costituzionale ha limitato questa possibilità solo per le autovalutazioni e le liquidazioni che sono state impugnate prima del 26 ottobre 2021 e sono in attesa di risoluzione. Per quelle impugnate dopo tale data, la Corte ritiene che non sia più possibile recuperare l'imposta pagata.

Vi consigliamo di fare ricorso, con le seguenti osservazioni

  • Negare il diritto di rettifica in questi casi, oltre a violare un diritto riconosciuto dalla legge, è discriminatorio, in quanto pone chi è stato diligente e ha adempiuto all'obbligo per tempo in una posizione peggiore rispetto a chi non lo ha fatto.
  • Le sentenze di incostituzionalità hanno effetto dal momento della loro pubblicazione. Si può quindi sostenere che almeno le richieste di rettifica presentate tra il 26 ottobre 2021 e il giorno precedente la pubblicazione della sentenza non dovrebbero essere limitate.
  • Nei casi in cui l'imposta sulle plusvalenze è stata impugnata per incostituzionalità e i tribunali si sono pronunciati contro di essa, è ora possibile presentare un'istanza di responsabilità dello Stato (anche in caso di trasferimenti prescritti); sebbene si tratti di un percorso arduo, in alcuni casi può valerne la pena.
I trasferimenti di beni immobili avvenuti prima del 10 novembre 2021 e che non sono stati liquidati o autovalutati non dovrebbero più essere soggetti all'imposta sulle plusvalenze, in quanto una norma dichiarata incostituzionale non può essere applicata ad essi.

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I nuovi metodi di calcolo dell'imposta comunale sulle plusvalenze

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Regio Decreto Legge che modifica le modalità di calcolo dell'imposta comunale sulle plusvalenze per adeguarle alla sentenza della Corte Costituzionale che il 26 ottobre ha dichiarato illegale questa imposta.

D'ora in poi sarà pagata solo in caso di vendita o trasferimento di un immobile con profitto.

Viene introdotto un nuovo metodo di calcolo basato sull'effettiva plusvalenza generata. Il nuovo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ovvero il 10 novembre 2021, e non è retroattivo.

Vengono stabiliti due metodi di calcolo:

Metodo oggettivo: consiste nel moltiplicare il valore catastale dell'immobile con nuovi coefficienti massimi che saranno aggiornati annualmente mediante un regolamento di rango legale, e tale aggiornamento potrà essere effettuato mediante le leggi generali di bilancio dello Stato.

Metodo reale: è calcolato dalla differenza tra il prezzo di vendita o di trasferimento e il prezzo di acquisto o di acquisizione dell'immobile. Se il contribuente dimostra che la plusvalenza reale
è inferiore a quella risultante dal metodo di stima oggettivo, può essere applicato quello reale.

Il contribuente può scegliere tra questi due modelli quello più conveniente per lui.

In caso di mancato guadagno non è dovuta alcuna imposta. D'ora in poi, le plusvalenze generate in meno di un anno, calcolate tra la data di acquisizione e la data di cessione, saranno tassate.

Inoltre, è riconosciuta la possibilità per i comuni, ai soli fini di questa imposta, di correggere i valori catastali al ribasso fino al 15% a seconda del loro grado di aggiornamento. In questo modo si garantisce che l'imposta si adatti alla situazione immobiliare di ogni comune.

I consigli comunali che hanno istituito l'Imposta sull'Incremento di Valore dei Terreni Urbani devono modificare, entro un periodo di sei mesi
dall'entrata in vigore del Regio Decreto-Lei 26/2021, dell'8 novembre, i rispettivi statuti fiscali per adeguarli alle disposizioni dello stesso.

Va inoltre ricordato che la sentenza dell'Alta Corte non consente ai contribuenti di reclamare autovalutazioni già definitive o non impugnate alla data della sentenza, quindi questo decreto non ha effetti retroattivi.

I tecnici del ministero delle Finanze (Gestha) hanno emesso un comunicato in cui avvertono del rischio di incostituzionalità per il fatto che la nuova regolamentazione della base imponibile
dell'imposta comunale sulle plusvalenze è stata articolata attraverso un Regio Decreto Legge, senza la necessità di una legge ordinaria.

In Confialia rimaniamo attenti all'evoluzione di questo tema, pensando sempre all'interesse dei nostri clienti.