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Nel 2020, i requisiti per l'accesso al pensionamento cambieranno nuovamente, in applicazione delle norme transitorie introdotte nell'LGSS dalla Legge 27/2011. Le modifiche riguardano l'età pensionabile, che viene posticipata, e l'importo della pensione, in quanto il calcolo della base normativa tiene conto di un anno in più di contribuzione e la percentuale applicabile viene modificata.

Diritto al pensionamento 2020

La Legge 27/2011 ha introdotto importanti modifiche alla regolamentazione delle pensioni di anzianità, con effetti su questioni quali l'età ordinaria di pensionamento, il calcolo della base normativa della pensione e la percentuale ad essa applicabile, il pensionamento anticipato e il pensionamento parziale. La riforma, entrata in vigore l'1-1-2013, ha stabilito norme transitorie fino alla sua piena applicazione nel 2027.

Nel 2020 si applicano le seguenti regole: 

A) Età di pensionamento. L'età pensionabile ordinaria è fissata a 65 anni e 10 mesi, a condizione che siano stati accreditati almeno 15 anni di contributi. Tuttavia, chi ha almeno 37 anni di contributi può andare in pensione a 65 anni (LGSS trans. 7 ª). Questa modifica ritarda anche l'età di accesso al pensionamento anticipato, in quanto è legata all'età pensionabile ordinaria (4 anni in meno rispetto all'età pensionabile ordinaria in caso di pensionamento anticipato forzato e 2 anni in meno rispetto all'età pensionabile ordinaria in caso di pensionamento parziale volontario).

Per accedere al pensionamento anticipato parziale nel 2020, è necessario aver raggiunto 61 anni e 10 mesi di età se sono stati accreditati almeno 35 anni di contributi, oppure 62 anni e 8 mesi di età se sono stati accreditati 33 anni di contributi (LGSS art.215 e trans.disp.10ª). Sono previsti cambiamenti anche per quanto riguarda il contributo del lavoratore parzialmente pensionato. Nel 2023, il lavoratore parzialmente pensionato dovrà versare la stessa base contributiva che sarebbe corrisposta al tempo pieno; fino ad allora, è previsto un periodo transitorio in cui, nel 2020, l'azienda e il lavoratore dovranno versare l'85% di questa base contributiva (LGSS trans.disp.10ª).

B) Base normativa della pensione di vecchiaia. Nel 2020, si calcola dividendo per 322 le basi contributive dei 276 mesi immediatamente precedenti al mese che precede l'evento qualificante. In questo modo si tiene conto degli ultimi 23 anni di contributi, un anno in più rispetto al 2019 (LGSS trans. 8ª).

C) Percentuale applicabile alla base normativa. Dall'1-1-2020 e fino al 31-12-2022, saranno necessari 36 anni di contributi per raggiungere il 100% della base normativa (6 mesi in più rispetto al 2019). Durante questo periodo, l'importo della pensione di anzianità sarà determinato applicando le seguenti percentuali alla base normativa:

- per i primi 15 anni di contributi: 50%;

- per ogni mese aggiuntivo tra i mesi 1 e 106: 0,21%;

- per i 146 mesi successivi: 0,19%.

D'altra parte, la possibilità di accedere al pensionamento con i requisiti e le condizioni precedenti alla riforma del 2011 (Legge 27/2011) è prorogata fino all'1-1-2021 per le persone il cui rapporto di lavoro sia stato interrotto prima dell'1-4-2013 e non sia stato incluso in alcun regime di Sicurezza Sociale, o sia stato interrotto o sospeso prima di tale data da contratti collettivi o in procedimenti di regolamentazione del lavoro (LGSS trans.disp.5ª.5 redacc RDL 18/2019 disp.final 1ª).

 

 

Cambiamenti nel pensionamento