A seguito della conferma da parte della Corte di Cassazione dell'esenzione delle prestazioni di maternità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, vi ricordiamo quali prestazioni sono imponibili e quali no:
Prestazioni esenti |
Oggetto Benefici |
---|---|
Invalidità permanente | |
IPA o disabilità grave riconosciuta da: - SS; - enti che la sostituiscono fino all'importo della pensione massima. L'accertamento iniziale deve avvenire prima del pensionamento. |
- Invalidità permanente parziale - IPT |
Morte e sopravvivenza | |
Orfani | Vedovanza |
Benefici per la nascita o l'adozione di bambini in famiglie numerose, famiglie monoparentali e famiglie con madre disabile. | |
Prestazioni per nipoti e fratelli di età inferiore a 22 anni o inabili a qualsiasi attività lavorativa | Altre pensioni a favore di familiari |
Prestazioni per le famiglie | |
Prestazione per nascita o adozione multipla | |
Assegno per i figli. | |
Maternità | |
- prestazioni di maternità e paternità percepite dalle comunità autonome o dagli enti locali; - prestazioni di maternità percepite dalla previdenza sociale (1). |
|
Disoccupazione | |
Pagamento una tantum | Pagamento ricorrente |
Altre prestazioni soggette a | |
IT | |
Pensionamento | |
Il CS 3-10-18 ha emesso una dottrina legale e ha dichiarato l'indennità di maternità ricevuta dall'INSS come esente. |