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I premi versati corrispondenti a lotterie e scommesse organizzate dalla Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sono soggetti a tassazione attraverso un'imposta speciale (L 16/2012).
Questa normativa stabilisce che i destinatari di questi premi, di qualsiasi natura essi siano, al momento della riscossione, sono soggetti a una ritenuta o a un acconto che deve essere loro versato dall'ente che paga il premio, cioè la SELAE. Ciò è richiesto separatamente per ogni biglietto della lotteria, frazione o tagliando della lotteria o scommessa vincente.
Sono invece esenti i premi il cui importo totale è pari o inferiore a 10.000 euro. I premi il cui intero importo supera i 10.000 euro sono tassati solo sulla parte del premio che eccede tale importo.
La base della ritenuta fiscale speciale è costituita dall'importo del premio che supera l'importo esente. La percentuale della ritenuta o dell'acconto è del 20%.
Così, ad esempio, un premio di 100.000 euro viene tassato al 20% su 90.000 euro (100.000 - 10.000 ), per cui si effettua una trattenuta di 18.000 euro e si ricevono 82.000 euro.
La SELA deve identificare i vincitori dei premi soggetti a tassazione, cioè quelli superiori a 10.000 euro per decimo, indipendentemente dal fatto che il premio sia stato vinto da una singola persona o congiuntamente da più persone o entità.
Nel caso di premi condivisi (gruppi di amici o parenti, club, confraternite...), in cui il premio è condiviso tra tutti i partecipanti, i 10.000 euro esenti devono essere distribuiti tra tutti i partecipanti.10.000, che è esente, tra tutti i beneficiari in proporzione alla loro percentuale di partecipazione, e chi distribuisce il premio che risulta come unico beneficiario (o come responsabile della riscossione), avendolo dichiarato al momento della riscossione del premio, deve essere in grado di dimostrare all'Amministrazione fiscale che il premio è stato distribuito ai titolari delle quote, ed è quindi necessario identificare ogni vincitore e la sua percentuale di partecipazione.
I contribuenti IRPF vincitori o i contribuenti non residenti senza stabile organizzazione che hanno versato la ritenuta al momento del pagamento del premio non devono presentare altre dichiarazioni dei redditi in autoliquidazione.
Inoltre, i contribuenti non residenti senza stabile organizzazione che vincono un premio e che hanno versato la ritenuta al momento del pagamento del premio possono richiedere il rimborso che può corrispondere loro in base a un accordo internazionale per evitare la doppia imposizione.
I contribuenti IS che ottengono un premio soggetto all'imposta speciale devono includere, come facevano prima dell'1-1-2013, l'importo del premio tra i redditi del periodo soggetto all'imposta e la ritenuta/acconto del 20% versata come ulteriore acconto.
Fonte: AEAT