L'Amministrazione si batte da tempo per far emergere quella che abbiamo chiamato economia sommersa. Il 10 luglio, la Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) ha pubblicato la Legge 11/2021 sulla prevenzione e la lotta alla frode fiscale, entrata in vigore l'11/07/2021. Questa legge presenta diverse novità che analizzeremo, tra cui la limitazione dei pagamenti in contanti.
Concentriamoci ora su uno degli aspetti che più probabilmente influisce sul traffico commerciale quotidiano: la limitazione dei pagamenti in contanti.
Il limite massimo per i pagamenti in contanti è ridotto dagli attuali 1.500 euro a 1.000 euro nelle transazioni in cui una delle parti è un professionista o un imprenditore, ad esempio i pagamenti delle retribuzioni.
mentre per le persone fisiche il limite è di 2.500 euro. Attenzione: per mezzo di pagamento in contanti, ai fini della Legge, non si intende solo il pagamento in moneta legale, ma anche l'assegno bancario e qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, al portatore.
Inoltre, il limite per le persone fisiche, non imprenditori, con domicilio fiscale fuori dalla Spagna è ridotto da 15.000 a 10.000 euro.
Si tratta semplicemente di dividere i pagamenti?
Beh, no! Sarebbe stato molto facile aggirare la regola. Ricordiamo che il frazionamento del pagamento di uno stesso servizio o acquisto non rispetta la regola. Ai fini del calcolo del limite, occorre sommare gli importi di tutte le operazioni o i pagamenti in cui è stato possibile frazionarli.
L'Agenzia delle Entrate può richiedere, per un periodo di 5 anni dal pagamento effettuato, la documentazione di supporto che verifichi il rispetto della norma, sia in termini di importi che di mezzi utilizzati.
Per il momento, solo i pagamenti effettuati agli istituti di credito sono esenti da questa regola, in quanto anche questi sono obbligati per legge a identificare sia l'ordinante che l'esecutore, e quindi il fondo svolge anche funzioni di controllo fiscale delegato.
Esiste un regime sanzionatorio?
Nel caso in cui la norma non avesse ancora chiarito il suo scopo, essa stabilisce che sia il pagatore che l'esattore sono responsabili in solido.
L'Agenzia delle Entrate può comminare una grave sanzione amministrativa a uno dei due o, se lo ritiene opportuno, a entrambi, che consisterà nel 25% dell'importo pagato in contanti superiore a 1000 euro, senza che il pagamento di questa sanzione precluda l'avvio di qualsiasi altro tipo di azione nel caso in cui si rilevino indizi di riciclaggio.
Per dare un ulteriore contributo alla convivialità civile,
se una delle parti coinvolte, pagatore o esattore, denuncia la transazione entro 3 mesi dall'evento, identificando chiaramente l'importo e la controparte, sarà esente da responsabilità.
rendendo inefficace un successivo reclamo della controparte. Attenzione quindi che, a seconda del tipo di rapporto commerciale, questa può essere un'arma a doppio taglio. È chiaro che se entrambe le cose vengono denunciate contemporaneamente, la responsabilità viene mantenuta per entrambe le parti senza la possibilità di esserne esonerati in nessun caso.
Noi di Confialia raccomandiamo che, anche se avete fatture emesse/ricevute prima della pubblicazione del regolamento (superiori a 1.000 euro), il pagamento avvenga tramite banca se successivo all'11/07.